La legge 124/19 ha modificato la disciplina relativa ai Bonus Sociali prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura del gas naturale, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti aventi diritto senza che questi debbano presentare apposita domanda. Basta infatti presentare ogni anno solo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, per l’ottenimento dell'ISEE.
I requisiti per accedere al bonus GAS per disagio economico restano invariati ed in particolare occorre:
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per anno di competenza.
Il valore del bonus GAS è aggiornato annualmente dall'Autorità.
Il Bonus viene riconosciuto direttamente nella bolletta gas dell'intestatario del contratto d'utenza e suddiviso in 12 rate. Nel caso del bonus gas ci possono però essere casistiche differenti con diverse modalità di erogazione, in particolare:
Nel di cambio il cliente finale sottoscriva un nuovo contratto di fornitura gas con altro Venditore il bonus viene erogato in continuità fino al termine di validità del diritto. Analogamente il cambio di residenza e l'attivazione di una nuova utenza non interrompe il riconoscimento del bonus che avviene quindi sul nuovo contratto di fornitura.
ATTENZIONE: se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non aveva diritto.
Per ulteriori dettagli consultare il sito www.arera.it - https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm o contattare il numero verde 800.166.654 dell'Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente.